Amministrazione di sostegno: come si chiede, quanto tempo, quanto costa
La domanda arriva quasi sempre in banca, allo sportello, il giorno in cui serve firmare qualcosa e non si può più. Da lì in avanti la strada è una sola, ed è più corta di quanto sembri.
Non serve un avvocato. Il ricorso lo può depositare un familiare, da solo, al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona. Il contributo unificato non è dovuto: al Tribunale di Milano la spesa vera è il pagamento telematico di 27 € per i diritti di notifica — al tuo tribunale la cifra va chiesta, perché cambia. La legge dà al giudice 60 giorni per provvedere; a Milano l’istruttoria completa, esame della persona compreso, ne chiede circa 90. Se c’è urgenza il giudice può nominare subito un amministratore provvisorio.
Che cos’è, in una riga
È la nomina, da parte di un giudice, di una persona che può firmare per chi non è più in grado di farlo — per gli atti indicati nel decreto, e solo per quelli. Non toglie i diritti: li affianca. È nata nel 2004 proprio per sostituire l’interdizione, che invece cancellava la capacità della persona in blocco.
Nella pratica, per una famiglia, serve a tre cose che senza di lei sono impossibili: usare i soldi della persona per curarla, firmare i consensi e le domande, e gestire un immobile se va venduto o affittato per pagare l’assistenza.
Chi può chiederla
L’elenco è nell’art. 406 del codice civile, ed è più largo di quanto le famiglie credano:
- La persona stessa, finché è in grado — e ha senso, perché è il modo in cui si sceglie in anticipo chi si vuole accanto;
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado — figli, fratelli, nipoti, zii, cugini — e gli affini entro il secondo;
- il pubblico ministero, e i responsabili dei servizi sanitari e sociali che seguono la persona, i quali sono anzi tenuti a segnalarla.
Non serve essere d’accordo fra fratelli per depositare il ricorso. Serve — o almeno conviene molto — che gli altri familiari siano informati: il giudice li sente comunque, e un dissenso che arriva a sorpresa allunga i tempi.
Perché non serve un avvocato
Questa è la parte che quasi nessuna pagina scrive con chiarezza, e ha una ragione semplice: quasi tutte quelle pagine le scrivono studi legali.
Il procedimento per l’amministrazione di sostegno è pensato per essere accessibile: il ricorso lo deposita direttamente chi lo propone, i tribunali pubblicano il modulo e le istruzioni, molti hanno uno sportello di prossimità o un ufficio del giudice tutelare che riceve il pubblico. L’assistenza di un legale non è obbligatoria per il ricorso ordinario.
Quando invece conviene davvero: se c’è un conflitto in famiglia su chi debba essere nominato, se ci sono atti patrimoniali importanti — una casa da vendere, un’eredità aperta, una società — o se qualcuno si oppone. In quei casi la materia smette di essere procedurale e diventa contenziosa.
Che cosa serve per depositare
- Il certificato medico che descriva la condizione. È il documento su cui si regge tutto, e va chiesto per primo perché è quello che richiede più tempo: al medico di famiglia, allo specialista che segue la persona, o alla struttura dove è ricoverata. Deve descrivere che cosa la persona non riesce più a fare, non limitarsi a una diagnosi.
- I dati anagrafici della persona e di chi propone il ricorso, e i documenti di identità.
- L’elenco dei parenti entro il quarto grado con i loro recapiti. Serve al giudice per sentirli. È la parte che si sottovaluta e che fa rimandare i depositi: conviene prepararla prima.
- Il quadro di che cosa c’è da gestire: pensione, conti, immobili, spese ricorrenti. Il decreto elencherà gli atti che l’amministratore può compiere, e quell’elenco nasce da qui.
Quanto tempo ci vuole davvero
Le due cifre non sono la stessa cosa, e confonderle è il motivo per cui le famiglie si arrabbiano.
- 60 giorni è il termine di legge: l’art. 405 c.c. dice che il giudice tutelare provvede entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Vale ovunque.
- Circa 90 giorni è quello che il Tribunale di Milano indica per l’istruttoria completa, esame del beneficiario compreso. È un solo tribunale, non una media nazionale: altrove può essere il doppio, e la differenza dipende da quanti giudici tutelari ci sono e da quanti fascicoli hanno.
E c’è la scorciatoia che quasi nessuno chiede. Se nel frattempo c’è qualcosa che non può aspettare — una retta da pagare, un intervento da autorizzare — il giudice può nominare subito un amministratore provvisorio, con poteri limitati a quell’atto, mentre l’istruttoria va avanti. Va chiesto nel ricorso, spiegando qual è l’urgenza: chiederlo dopo significa aspettare due volte.
Quanto costa
Molto meno di quello che le famiglie temono, ed è la seconda buona notizia di questa pagina.
- Il contributo unificato non è dovuto: il procedimento è esente.
- Restano i diritti di notifica, che al Tribunale di Milano si pagano in via telematica e valgono 27 €. Al tuo tribunale può essere una cifra diversa: è la domanda da fare allo sportello o sul sito del tribunale, ed è l’unica cifra che devi verificare tu.
- L’amministratore di sostegno normalmente non è pagato. L’incarico è gratuito; il giudice può riconoscere un’equa indennità, che è un’altra cosa e non è la regola quando l’amministratore è un familiare.
- L’avvocato, se lo si prende, è la voce più grande di tutte — ed è esattamente la voce che in un caso semplice non è obbligatoria.
Che cosa succede dopo il decreto
Il decreto di nomina dice tre cose: chi è l’amministratore, quali atti può compiere da solo e quali solo con l’autorizzazione del giudice, e per quanto tempo — può essere a termine o a tempo indeterminato.
Da lì in poi ci sono due obblighi, e vanno conosciuti prima di accettare, non dopo:
- Il rendiconto periodico al giudice tutelare, di regola annuale: che cosa è entrato, che cosa è uscito, e perché. Non è una formalità — è la ragione per cui conviene tenere un conto separato e conservare le ricevute dal primo giorno.
- L’autorizzazione preventiva per gli atti di straordinaria amministrazione: vendere un immobile, accettare un’eredità, disporre di somme rilevanti. Farli senza autorizzazione li rende annullabili.
La cosa che conviene sapere prima di tutto il resto
L’amministrazione di sostegno è la strada che resta quando le altre si sono chiuse. Finché la persona capisce quello che firma, ne esistono due più rapide e molto meno costose: una procura, e la designazione preventiva prevista dall’art. 408 del codice civile, con cui si sceglie in anticipo chi sarà il proprio amministratore se un giorno dovesse servire.
Quelle due porte si chiudono, e non si riaprono. Il giorno in cui la persona non è più in grado di firmare, resta soltanto il ricorso al giudice. Ed è il motivo per cui questa pagina, in fondo, non ti manda al calcolatore: ti manda a capire se sei ancora in tempo.
Una diagnosi non chiude quella finestra. Una demenza iniziale non toglie da sola la capacità di firmare — anzi, è spesso il momento migliore per farlo, quando la persona può ancora scegliere da sé chi vuole accanto. Chi rinuncia «per prudenza» perché c’è una diagnosi butta via l’unica settimana utile.
Prima di tutto: siete ancora in tempo?
L’amministrazione di sostegno è la strada che resta quando la persona non è più in grado di firmare. Finché lo è, ce ne sono altre due — più rapide e meno costose — che il giorno dopo si chiudono per sempre. Cinque domande su fatti che hai già visto, e ti diciamo quale porta è ancora aperta.
Vai allo strumentoDa dove vengono questi numeri
- Art. 404 c.c. — la persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno
- Art. 406 c.c. — il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero
- Art. 405 c.c., come introdotto dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6: il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta
- Art. 405 c.c. — il giudice tutelare può adottare anche d’ufficio i provvedimenti urgenti necessari, compresa la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio
- Tribunale di Milano, pagina «Amministrazione di sostegno»: circa novanta giorni dal deposito per l'istruttoria completa, esame del beneficiario compreso
- Tribunale di Milano, pagina «Amministrazione di sostegno»: pagamento telematico da 27,00 euro per diritti forfetizzati di notifica; il contributo unificato non e' dovuto
- Art. 407 c.c. — il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra nel luogo in cui questa si trova
- Art. 411 c.c. — l’amministratore deve tenere il giudice informato e rendere il conto della gestione
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