Indennità di accompagnamento: quanto tempo ci vuole
I tempi li decide la commissione medica della tua ASL e cambiano da provincia a provincia. Ma c’è una cosa che dipende solo da te, e vale più dell’attesa.
Fra la domanda e il verbale passano in genere diversi mesi, con differenze forti da provincia a provincia. La cosa che conta di più, però, è un’altra: l’indennità decorre dal mese successivo alla domanda e non è retroattiva. Ogni mese in cui rimandi la domanda è una mensilità da 551,53 € che non tornerà — anche se poi il verbale ti dà pienamente ragione.
Come funziona l’iter, senza giri di parole
- Il certificato introduttivo. Lo compila il medico — di base o un certificatore abilitato — e lo trasmette per via telematica. Ti lascia un numero di certificato: senza quel numero non si va avanti, e il certificato scade dopo 90 giorni.
- La domanda. Si presenta all’INPS entro la validità del certificato. La fa il patronato, gratis, in mezz’ora. È questo il momento che fissa la decorrenza.
- La visita. La commissione convoca. Se la persona non è trasportabile si può chiedere la visita domiciliare, con certificato del medico che lo attesti.
- Il verbale, e poi l’erogazione da parte dell’INPS, con gli arretrati calcolati dal mese successivo alla domanda.
Il punto che costa: la decorrenza
Molte famiglie aspettano. Aspettano che la situazione “si stabilizzi”, che arrivi una diagnosi più netta, che passi il periodo difficile. È umano, ed è la cosa più costosa che possano fare.
L’indennità di accompagnamento vale 551,53 € al mese, per dodici mensilità: 6.618,36 € all’anno. Non ha limiti di reddito e non chiede ISEE. Ma parte dal mese successivo alla domanda: tre mesi di attesa prima di presentarla sono 1.654,59 € che nessuno restituirà, nemmeno con un verbale favorevole al cento per cento.
La regola pratica è una sola: si presenta la domanda e poi si aspetta, non il contrario. L’attesa della commissione non la governi; la data della domanda sì.
Che cosa accelera davvero i tempi
- Un certificato introduttivo scritto bene. Deve descrivere la non autosufficienza in modo concreto — cosa la persona non riesce a fare da sola — non limitarsi a elencare diagnosi.
- La documentazione clinica completa allegata alla domanda. Lettere di dimissione, referti, terapie in corso: quello che manca alla commissione diventa un rinvio.
- La richiesta di visita domiciliare, quando la persona non è trasportabile. Va chiesta con il certificato che lo attesta, non a voce il giorno stesso.
- Il sollecito scritto, se passano mesi senza convocazione. Non è maleducato: è il modo normale di far risalire una pratica.
Non accelera nulla, invece, telefonare ripetutamente allo sportello, né presentare una seconda domanda mentre la prima è in corso.
Cosa fare mentre aspetti
L’attesa del verbale blocca l’indennità, ma non blocca quasi nient’altro. Nel frattempo si possono chiudere le pratiche che poi diventeranno la strozzatura:
- l’ISEE sociosanitario al CAF, gratuito, che è la porta di quasi tutte le prestazioni comunali e regionali;
- il contratto della persona che assiste, se c’è e non è regolare;
- la delega per poter parlare con gli uffici al posto del genitore;
- la copia della cartella clinica, che ha tempi di rilascio lunghi e serve quasi ovunque.
Chi aspetta il verbale per cominciare tutto il resto, quando arriva ha ancora tre mesi di pratiche davanti.
Se la domanda viene respinta
Capita, e non significa che la richiesta fosse infondata: spesso significa che la documentazione non descriveva abbastanza la non autosufficienza. Si può contestare il verbale, ma i termini sono stretti e decorrono dalla comunicazione. Non è una cosa da rimandare a dopo le feste: porta il verbale al patronato appena arriva e fatti dire subito quanto tempo hai.
La tua situazione, in trenta secondi
Questi sono i numeri medi. La tua famiglia ha i suoi: sei domande, nessuna registrazione, e ti diciamo quanto puoi recuperare in un anno e in che ordine muoverti.
Vai al calcolatoreDa dove vengono questi numeri
- INPS, messaggio n. 628 del 23/02/2026, che rettifica le tabelle M.1, M.2 e M.3 allegate alla circolare n. 153 del 19/12/2025 — tabella M.3, riga 1° gennaio 2026
- INPS — domanda di invalidità civile: certificato medico introduttivo telematico, validità 90 giorni, e successiva domanda amministrativa
- Normativa sull’accertamento sanitario dell’invalidità civile e sulla visita domiciliare per chi non è trasportabile
Importi verificati al 1 settembre 2026. Questa pagina ha valore informativo: non sostituisce il patronato, il CAF o un professionista abilitato, e il riconoscimento delle prestazioni dipende da accertamenti che nessun articolo può anticipare.
